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Superbonus, nuovi obblighi di comunicazione a Enea e PNCS

Il D.L. 39/2024, oltre a limitare le condizioni di accesso al Superbonus e agli altri bonus edilizi, prevede un altro “aggravio” per i cantieri in corso d’opera, o in fase di apertura: l’obbligo di comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste, relative all’ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.
La misura ha lo scopo di prevenire le frodi, garantire il monitoraggio costante e anticipato degli interventi da controllare e delle spese previste fin dalle prime battute dell’iter. L’obbligo è rafforzato da un meccanismo sanzionatorio che scatta in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati.
Il D.P.C.M. 17/09/2024 definisce contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e antisismico.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori
  • che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata a partire dal 1° gennaio 2024

Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

  • 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

L’omissione delle trasmissioni di informazioni aggiuntive comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10mila euro.

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